ASSOCIAZIONE PENSIONATI SAN PAOLO

TORINO - Via Sant’Anselmo 18

Modifiche statutarie: cronologia

Atto costitutivo: 7 novembre 1979
Per referendum: 10 marzo 1987
Per referendum: 10 maggio 1994
Per referendum: 31 dicembre 2001
Ad referendum: 31 dicembre 2003
Ad referendum: 31 dicembre 2009

COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE – DURATA

Articolo 1

L’Associazione Pensionati San Paolo – costituita il 7 novembre 1979 con la denominazione di “Associazione fra i Pensionati dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino” – è una associazione con durata illimitata fra i Pensionati del predetto Istituto di credito già di diritto pubblico e dei soggetti da esso derivati per effetto della Legge 30 luglio 1990 n. 218 (Compagnia di San Paolo – Gruppo Bancario San Paolo S.p.A. e Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A.) e di quelli derivanti da ogni successiva trasformazione societaria dei suddetti Enti.

L’Associazione ha sede in Torino e può costituire sezioni foranee, o favorirne la costituzione.

L’Associazione può aderire a Federazioni di categoria aventi
analoghe finalità.

Articolo 2

L’Associazione persegue i seguenti scopi:
a) promuovere e sviluppare i vincoli di solidarietà fra gli Associati, nonché con i Pensionati di altre Banche anche per il tramite di Federazioni cui eventualmente aderisce;
b) esercitare la tutela, anche sindacale, dei diritti e degli interessi non solo economici degli Associati, rappresentandoli o assistendoli in tutte le sedi opportune, ivi comprese quelle giudiziarie;
c) rappresentare gli Associati in tutte le trattative aziendali in materia previdenziale e assistenziale;
d) rappresentare gli Associati di fronte alle Amministrazioni degli Enti di cui all’Art. 1, nonché della Cassa di Previdenza integrativa per il Personale dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino, dell’ex Ente Previdenziale Sanpaolo ora trasformato in Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo Imi, della Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi e di altri Enti analoghi già esistenti o di futura formazione e, in genere, presso qualsiasi terzo privato o pubblico;
e) compiere quant’altro si appalesi utile o necessario a salvaguardia dei diritti e degli interessi degli Associati, compatibilmente con le finalità dell’Associazione;
f) l’Associazione non ha scopo di lucro, la quota associativa non è trasmissibile per atto tra i vivi ed è fatto divieto di rivalutazione della stessa quota.

ASSOCIATI

Articolo 3

Possono far parte dell’Associazione a domanda, tutti i Dipendenti in quiescenza degli Enti di cui all’Art. 1 e loro superstiti beneficiari di pensione di reversibilità. Possono iscriversi altresì gli Aderenti al Fondo di Solidarietà del Personale dipendente dalle Imprese di Credito (DM158 del 28/04/2000) destinatari della previsione di uscita anticipata dal lavoro fino a maturazione del diritto al collocamento a riposo ai sensi di legge. Il Consiglio Direttivo potrà valutare l’iscrizione di altri soggetti rivenienti da realtà operative bancarie che avessero a far parte del Gruppo, per effetto di future incorporazioni, fusioni o modifiche della struttura del Gruppo. In tal caso siffatti soggetti assumerebbero la natura di Associati aggregati.

Articolo 4

Gli Associati sono tenuti a versare la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo che ne comunica l’entità, la decorrenza e le modalità di corresponsione. La misura della quota associativa non può essere inferiore allo 0,04% e non superiore allo 0,1% dell’assegno lordo pensionistico mensile.
L’ammontare della quota associativa relativa agli Associati non iscritti alla Cassa di Previdenza integrativa per il Personale dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, tenuti presenti i limiti sopra indicati.
Per i soggetti di cui al secondo comma dell’art. 3, la quota associativa è stabilita nella seguente misura annuale:
– Impiegati € 15
– Quadri Direttivi € 25
– Dirigenti € 40
misura che permarrà fino alla maturazione del diritto al collocamento a riposo, dopo di che la quota associativa sarà quella di cui al secondo e terzo comma del presente articolo.

Articolo 5

A tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, costituiti in Corpo Elettorale, compete l’elezione dei Componenti degli Organi Sociali.
Ogni Associato, in regola con il versamento della quota associativa, può candidarsi per l’elezione a Componente degli Organi dell’Associazione.

Articolo 6

Gli Associati residenti in un determinato ambito territoriale possono costituire Sezioni foranee, che saranno riconosciute dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, qualora ritenute rappresentative.
Le Sezioni esprimono un Referente il quale cura la gestione ordinaria della Sezione d’intesa con la Segreteria dell’Associazione ed espone alla stessa le problematiche, di volta in volta, emergenti.
I Referenti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno e comunque alle riunioni riguardanti la predisposizione dei lavori per le Assemblee, o in caso di motivate richieste dei Referenti stessi.

Articolo 7

La qualità di Associato si perde:
– per decesso;
– per dimissioni da comunicare per iscritto;
– per mancata corresponsione della quota associativa;
– per decadenza nei casi di grave inadempienza, indegnità, svolgimento di attività in contrasto con gli indirizzi dell’Associazione.
Esperiti gli accertamenti, la decadenza dell’Associato è decisa con il voto di almeno due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo.(sentito il parere del Collegio dei Probiviri)

ORGANI  SOCIALI

Articolo 8

Gli Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Articolo 9

L’Assemblea può essere:
– ordinaria
– straordinaria
– ad referendum.

Nell’Assemblea ordinaria e nell’Assemblea straordinaria ogni Associato può farsi rappresentare per delega da altro Associato, il quale non può rappresentare più di cinque Associati.
I Referenti possono invece rappresentare fino a 40 (quaranta) Associati.

Articolo 10

All’Assemblea spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione nei limiti dello scopo dell’Associazione, fermo restando quanto di specifica attribuzione agli altri Organi dell’Associazione.
In particolare è riservato all’Assemblea:
a) approvare il Rendiconto economico finanziario, la relazione del Consiglio Direttivo riguardante l’esercizio sociale, la destinazione dell’eventuale avanzo di amministrazione e assumere le conseguenti determinazioni qualora il risultato della gestione fosse negativo;
b) modificare, su proposta del Consiglio Direttivo, i limiti della quota associativa indicati all’Art. 4, 2°
comma;
c) determinare gli indirizzi dell’Associazione e deliberare sulle attività che si intendono promuovere;
d) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti;
e) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
f) sciogliere l’Associazione, nominando uno o più liquidatori, e determinare le modalità di liquidazione del fondo dell’Associazione come previsto dall’art. 27 del presente Statuto;

Articolo 11

L’Assemblea ordinaria viene indetta di massima ogni anno, per la discussione e l’approvazione di quanto previsto al comma c) dell’Art. 10.
L’Assemblea straordinaria viene indetta ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta un ventesimo degli Associati, precisando e motivando gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
L’avviso di indizione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere spedito agli Associati almeno quindici giorni prima dell’adunanza e deve indicare l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di indizione.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria è valida qualunque sia il numero degli Associati partecipanti personalmente o per delega e delibera a maggioranza dei voti degli stessi.
L’Assemblea ad referendum viene indetta, entro il mese di giugno di ogni anno, per l’approvazione di quanto previsto al comma a) dell’Art. 10 e, all’occorrenza, nei seguenti casi:
a) elezione dei Componenti degli Organi dell’Associazione di cui alla lettera d) dell’Art.10;
b) modifica dello Statuto di cui alla lettera e) dell’Art. 10;
c) scioglimento dell’Associazione di cui alla lettera f) dell’Art. 10;
d) modifica prevista al comma b) dell’Art. 10;
e) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

Articolo 12

L’Assemblea ad referendum per l’elezione dei componenti degli Organi dell’Associazione di cui alla lettera d) dell’art. 10, comporta l’osservanza delle seguenti norme, nonché delle modalità operative stabilite dal Consiglio Direttivo con il Regolamento A) in calce allo Statuto:
a) Due mesi prima della scadenza del triennio indicato agli Artt. 17 e 23, il Consiglio Direttivo fissa la data dell’Assemblea e costituisce il Comitato Elettorale composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente. Il Comitato, stabilita la data di scadenza per la presentazione delle candidature, la comunica agli Associati almeno venti giorni prima, inviando la scheda di candidatura.
b) Entro tale termine gli Associati che desiderano candidarsi devono completare, sottoscrivere e ritornare al Comitato Elettorale presso la sede dell’Associazione la scheda di candidatura, con l’indicazione della carica o delle cariche a cui aspirano candidarsi.
c) Il Comitato Elettorale, accertata la regolarità delle candidature, predispone la scheda di votazione con l’indicazione dei candidati posti in ordine alfabetico, specificando per ognuno l’inquadramento professionale di appartenenza. Almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea il Comitato invia agli Associati la scheda unitamente a due buste, comunicando la data dell’Assemblea entro la quale devono pervenire al Comitato le schede di votazione.
d) Gli Associati possono scegliere tra i candidati per i singoli Organi dell’Associazione con le modalità e nelle misure stabilite al punto a) del sopra indicato Regolamento.
e) L’elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
f) Per il Consiglio Direttivo risultano eletti i candidati (ove esistano e se votati) che hanno ottenuto il maggior numero di voti, nella misura di uno per ogni inquadramento professionale di tempo in tempo vigente nella struttura del Personale del Sanpaolo Imi SpA, oltre ad uno per la reversibilità.
Inoltre per il raggiungimento del numero dei 9 Consiglieri risultano eletti i restanti candidati che, indipendentemente dall’inquadramento professionale, hanno conseguito il maggior numero di voti.
A parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età.
g) Per il Collegio dei Revisori dei Conti, risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti, indipendentemente dall’inquadramento professionale.
h) Nell’eventualità in cui un candidato risulti eletto in più cariche, l’interessato deve, entro dieci giorni dalla richiesta del Comitato Elettorale, comunicare per iscritto la propria opzione, in mancanza della quale è considerato rinunciatario.
i) Il Comitato Elettorale, a spoglio ultimato, comunica agli Associati i risultati delle votazioni e provvede all’insediamento dei nuovi eletti nei rispettivi Organi dell’Associazione.

Articolo 13

L’Assemblea ad referendum per le sole deliberazioni relative a modifiche statutarie, esclusa la modifica all’Art. 4 comma 2°, comporta l’osservanza delle seguenti norme, nonché delle modalità operative stabilite dal Consiglio Direttivo con il Regolamento B) in calce allo Statuto:
a) Il Consiglio Direttivo, avvertendone l’opportunità, propone le varianti da apportare allo Statuto, formula il testo da sottoporre all’approvazione da parte degli Associati, fissa la data dell’Assemblea e costituisce una Commissione per le modifiche statutarie composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.
b) La Commissione, almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea, invia agli Associati il testo dello Statuto vigente, il testo proposto per l’approvazione, la scheda di votazione unitamente a due buste, comunicando la data dell’Assemblea entro la quale devono pervenire le schede di votazione.
c) L’Assemblea è valida soltanto se alla votazione partecipa almeno un terzo degli Associati.
d) La proposta si intende approvata se i voti favorevoli raggiungono la metà più uno di quelli espressi su schede valide.
e) La Commissione, a spoglio ultimato, comunica i risultati del referendum al Consiglio Direttivo che ne dà notizia agli Associati.

Articolo 14

L’Assemblea ad referendum per l’approvazione del Rendiconto economico e finanziario d’esercizio, viene indetta dal Consiglio Direttivo entro il mese di giugno dell’anno successivo, e comporta l’osservanza delle seguenti norme:
a) il Consiglio Direttivo costituisce apposita Commissione, fissa la data dell’Assemblea ed invia agli Associati, almeno 20 giorni prima di detta data, il Rendiconto economico finanziario, accompagnato dalle relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Revisori, unitamente alla scheda di votazione;
b) le modalità operative per lo svolgimento del referendum sono quelle previste dal Regolamento B), citato al primo comma dell’Art. 13;
c) l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei votanti;
d) il Rendiconto si intende approvato se i voti favorevoli raggiungono la metà più uno di quelli espressi su schede valide;
e) il Consiglio Direttivo dà notizia del risultato del referendum agli Associati.
Quanto previsto ai commi precedenti trova applicazione anche per le modifiche di cui al combinato disposto Art. 4 comma secondo e Art. 10 punto b).

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 Consiglieri eletti ai sensi dell’art. 12 e dai seguenti Consiglieri di diritto, purchè iscritti all’Associazione:
– i rappresentanti effettivi dei Pensionati presso la Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino designati dall’Associazione;
– i delegati a rappresentare l’Associazione presso organismi, enti, istituzioni, federazioni, aventi analoghe finalità di tutela dei Pensionati bancari.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i Referenti, come previsto all’art. 6 ultimo comma. E possono essere invitati i rappresentanti dei sodalizi presenti nel Gruppo.

Articolo 16

Al Consiglio Direttivo compete ogni e più ampio potere di gestione per il conseguimento degli scopi dell’Associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo: convoca le Assemblee degli Associati, ne fissa le date e determina l’ordine del giorno;
a) convoca le assemblee degli Associati, ne fissa le date e determina l’ordine del giorno;
b) approva la proposta del rendiconto economico finanziario predisposto dal Tesoriere e redige la relazione riguardante l’esercizio sociale da sottoporre all’Assemblea;
c) designa i rappresentanti dell’Associazione negli organismi, enti o istituzioni in cui tale rappresentanza sia prevista e segnala i propri candidati quando i rappresentanti debbano essere eletti da tutti i Pensionati anche non iscritti all’Associazione;
d) tiene i rapporti con le Amministrazioni del Gruppo, della cassa di Previdenza integrativa per il Personale dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino, della cassa Assistenza Sanpaolo Imi e degli altri organismi, enti o istituzioni richiamati all’Art. 15;
e) promuove e mantiene i rapporti con le Organizzazioni sindacali del Personale in servizio del Sanpaolo Imi S.p.A.;
f) presenzia e prende parte alle trattative di cui al punto c) dell’Art. 2;
g) nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il tesoriere definendone le attribuzioni operative e indica le competenze da assegnare ai Consiglieri;
h) costituisce il Comitato elettorale, la Commissione per le modifiche statutarie, la Commissione per l’approvazione del rendiconto economico finanziario ed eventuali altre Commissioni che si rendessero necessarie;
i) predispone, avvertendone l’opportunità, le varianti da apportare allo Statuto da sottoporre all’approvazione da parte degli Associati;
l) costituisce o approva la costituzione di sezioni foranee nei centri in cui ne ravvisi l’opportunità;
m) indice, quando lo ritenga opportuno, riunioni informative o consultive degli associati a Torino o nei centri foranei;
n) assume decisioni sulla eventuale partecipazioni dell’Associazione ad iniziative di solidarietà:
I Componenti del Consiglio Direttivo decadono dall’incarico dopo tre assenze ingiustificate dalle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo.

Articolo 17

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Dovendo, per qualsiasi motivo, sostituire uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a ripristinarne il numero effettivo in conformità a quanto previsto all’Art. 12 comma f).
Qualora venga a mancare il numero dei consiglieri di cui all’Art. 12 comma f) e all’art. 15, si procede a nuove elezioni ed il Consiglio Direttivo permane in carica per l’espletamento delle procedure elettorali e dell’ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri eletti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti.
Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti con votazione palese o, qualora richiesto da almeno due Consiglieri, a scrutinio segreto.
In caso di parità: per le votazioni palesi prevale il voto del Presidente, per le votazioni a scrutinio segreto la proposta si intende come non approvata.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi componenti.
I Consiglieri di diritto, se non eletti, non partecipano alle votazioni.

PRESIDENTE

Articolo 18

Il Presidente:
– sovrintende alle attività dell’Associazione, ai sensi degli Artt. 16 e 17;
– rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
– convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli Associati.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito, con gli stessi poteri, dal Vice Presidente.

FONDO SOCIALE

Articolo 19

Il fondo dell’Associazione è costituito :
– dal fondo di cassa
– dalle quote associative
– da entrate di qualsiasi natura
– dai beni mobili ed eventuali immobili di proprietà dell’Associazione.

Articolo 20

L’utilizzo dei fondi è validamente disposto con firme abbinate del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere, del Segretario.

SEGRETARIO

Articolo 21

Il Segretario:

– è incaricato della normale amministrazione;
– cura l’esecuzione dei compiti che gli vengono affidati dal Consiglio Direttivo;
– è responsabile del regolare andamento dell’attività della Segreteria operativa;
– verbalizza le riunioni degli Organi Sociali di cui alle lettere a), b) dell’Art. 8. I verbali, firmati dal Presidente (o da chi ne fa le veci) e dal Segretario, sono custoditi in apposita raccolta tenuta presso la Segreteria.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, i verbali vengono redatti dal Componente del Consiglio Direttivo meno anziano di età.

TESORIERE

Articolo 22

Al Tesoriere sono affidati la custodia e la responsabilità dei contanti, conti bancari, titoli di proprietà e valori dell’Associazione, la tenuta della contabilità e la predisposizione della proposta di Rendiconto economico finanziario dell’esercizio sociale.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti, è costituito da 3 Componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora durante il triennio vengano a mancare uno o più Revisori subentrano, ove possibile, quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In difetto si procederà a nuove elezioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del Rendiconto economico finanziario con le risultanze delle scritture contabili, riferendone in Assemblea ad referendum con apposita relazione. Il Collegio deve altresì accertare almeno ogni quadrimestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.
Le relazioni ed i verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono firmati dai partecipanti e conservati nell’apposita raccolta presso la Segreteria.
I Revisori dei Conti devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

In caso di qualsiasi controversia tra gli Associati e l’Associazione e tra gli Associati medesimi, per quanto riguarda i rapporti associativi, la soluzione verrà demandata ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri così designati: uno per ciascuna delle parti ed il terzo – con funzioni di Presidente – nominato da due arbitri. Il Collegio valuterà secondo equità, rinunciando gli Associati e l’Associazione alla giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio Arbitrale comunicherà per iscritto le sue decisioni al Consiglio Direttivo ed alle parti in causa.
Per qualunque controversia giudiziale fra l’Associazione e gli Associati o fra l’Associazione e terzi, il foro competente è quello di Torino.

Articolo 25

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Articolo 26

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 27

E’ fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato dagli Associati convocati in assemblea ai sensi dell’Art. 11, punto c), rispettando le modalità previste dal Regolamento citato all’Art. 12, primo comma, l’Assemblea, fatto salvo il divieto di distribuire il patrimonio agli Associati, stabilirà se devolvere il patrimonio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi o a fini di pubblica utilità.

Articolo 28

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

NORME TRANSITORIE

Articolo 1

Le disposizioni di cui alla presente versione dello Statuto entrano in vigore a far tempo dalla sua approvazione.

Articolo 2

L’elezione dei Componenti degli Organi dell’Associazione ai sensi dell’Art. 11 lettera a) dello Statuto, nella nuova stesura, avrà luogo entro novanta giorni dall’approvazione dell’ultimo rendiconto economico finanziario.

Regolamento A)

ASSEMBLEA AD REFERENDUM
PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Come previsto dall’art. 12 dello Statuto, l’Assemblea ad referendum, per l’elezione dei Componenti degli Organi dell’Associazione di cui alla lettera d) dell’art. 10, comporta l’osservanza delle seguenti modalità operative:
a) l’Associato appone sulla scheda di votazione il segno X nei riquadri corrispondenti ai candidati che intende votare, scegliendo tra i candidati per i singoli Organi dell’Associazione:
•    sino a 6 nominativi per il Consiglio Direttivo;
•    sino a 2 nominativi per il Collegio dei Revisori dei Conti;
b)    dopo l’espressione del voto l’Associato:
•    inserisce la scheda di votazione nella busta piccola, senza apporre alcuna indicazione, pena l’annullamento del voto;
•    immette detta busta, previamente sigillata, nell’altra più grande già indirizzata al Comitato Elettorale presso la sede dell’Associazione;
•    indica sul retro della busta grande il proprio nome, cognome, numero di matricola e indirizzo;
•    invia il plico, con il mezzo che ritiene più opportuno, al Comitato Elettorale, al quale deve pervenire entro e non oltre la data di indizione dell’Assemblea;
c)    entro quindici giorni il Comitato Elettorale dà corso ai seguenti adempimenti:
•    determina il numero delle buste pervenute, riscontra il diritto al voto del mittente da apposito elenco degli Associati;
•    annulla le buste pervenute irregolarmente con una delle seguenti annotazioni:
*  pervenuta oltre il termine fissato
*  priva dell’indicazione del mittente
*  mittente non iscritto regolarmente,
•    estrae dalle buste esterne riscontrate regolari le buste piccole annullando, ancora sigillate, quelle recanti segni o i ndicazioni di qualsiasi natura;
•    distrugge le buste esterne;
•    estrae dalle buste valide le schede di votazione;
•    effettua lo spoglio delle schede, considerando nulle quelle recanti indicazioni o segni atti a pregiudicare la segretezza del voto;
•    provvede quindi alla redazione del verbale, che invia al  Consiglio Direttivo, evidenziando:
*    numero delle buste pervenute,
*    numero delle buste esterne annullate, ancora sigillate perché:
–   pervenute oltre la data di indizione dell’Assemblea,
–   prive dell’indicazione del mittente,
–   il mittente non risulta regolarmente iscritto,
*    numero delle buste piccole annullate ancora sigillate perché recanti segni o indicazioni di qualsiasi natura,
*   numero delle schede valide,
*   numero delle schede bianche,
*   numero delle schede nulle,
•    elenco dei candidati, divisi per ciascun Organo associativo, in ordine decrescente con a fianco il numero di voti ottenuti, precisando inoltre l’inquadramento professionale di appartenenza,
•    elenco dei nuovi membri degli Organi dell’Associazione.

Regolamento B)

ASSEMBLEA AD REFERENDUM PER MODIFICHE STATUTARIE E APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Come previsto dagli Artt. 13 e 14 dello Statuto, le Assemblee ad referendum, per le deliberazioni relative a modifiche statutarie, e per l’approvazione del rendiconto economico finanziario, comportano l’osservanza delle seguenti modalità operative:
a)    l’Associato appone il segno X nel riquadro corrispondente alla dizione “APPROVO” oppure “NON APPROVO” della scheda di votazione;
b)    dopo l’espressione del voto l’Associato:
•    inserisce la scheda di votazione nella busta piccola, senza apportare alcuna indicazione, pena l’annullamento del voto;
•    immette detta busta, previamente sigillata, nell’altra più grande già indirizzata alla Commissione per le modifiche statutarie presso la sede dell’Associazione;
•    indica sul retro della busta grande il proprio nome, cognome, numero di matricola e indirizzo;
•    invia il plico, con il mezzo che ritiene più opportuno, alla commissione, alla quale deve pervenire entro e non oltre la data dell’Assemblea;
c)    entro quindici giorni la Commissione dà corso ai seguenti adempimenti:
•    determina il numero delle buste pervenute, riscontrando il diritto al voto del mittente da apposito elenco degli Associati;
•    annulla le buste pervenute irregolarmente, con una delle seguenti annotazioni:
*   pervenuta oltre il termine fissato,
*   priva dell’indicazione del mittente,
*   mittente non iscritto regolarmente;
•    estrae dalle buste esterne riscontrate regolari le buste piccole annullando, ancora sigillate, quelle recanti segni o indicazioni di qualsiasi natura;
•    distrugge le buste esterne;
•    estrae dalla buste valide le schede di votazione;
•    effettua lo spoglio delle schede, considerando nulle quelle recanti segni o indicazioni atti a pregiudicare la segretezza del voto;
•    provvede quindi alla redazione del verbale, che invia al Consiglio Direttivo, evidenziando:
*   numero delle buste pervenute,
*   numero delle buste esterne annullate, ancora sigillate, perché:
–   pervenute oltre la data di convocazione dell’Assemblea,
–   prive dell’indicazione del mittente,
–   il mittente non risulta regolarmente iscritto,
*   numero delle buste piccole annullate ancora sigillate, perché recanti segni o indicazioni di varia natura,
*   numero delle schede valide,
*   numero delle schede bianche,
*   numero delle schede nulle,
*   numero dei voti di approvazione espressi nelle schede valide,
*   numero dei voti di non approvazione espressi nelle schede valide.

TABELLA DI RACCORDODEGLI INQUADRAMENTI PROFESSIONALI

inquadramenti preesistenti
rif. statuto
edizione 10/05/94

inquadramenti
fino al
31/12/2000

inquadramenti
dal
01/01/2001

INQUADRAMENTI
PROFESSIONALI

AUSILIARI

1ª area professionale

1ª area professionale

AREE
PROFESSIONALI

SUBALTERNI

2ª area professionale

2ª area professionale

IMPIEGATI

3ª area professionale

3ª area professionale

QUADRO

4ª area professionale

QUADRI
DIRETTIVI

QUADRI
DIRETTIVI

FUNZIONARI

FUNZIONARI

DIRIGENTI

DIRIGENTI

DIRIGENTI

DIRIGENTI