ASSOCIAZIONE PENSIONATI SAN PAOLO
TORINO - Via Sant’Anselmo 18
Modifiche statutarie: cronologia
Atto costitutivo: 7 novembre 1979
Per referendum: 10 marzo 1987
Per referendum: 10 maggio 1994
Per referendum: 31 dicembre 2001
Ad referendum: 31 dicembre 2003
Ad referendum: 31 dicembre 2009
Ad referendum: 31 gennaio2025
– TITOLO I –
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E ATTIVITÀ, DURATA
Articolo 1 – Denominazione, sede, durata
L’Associazione Pensionati San Paolo (d’ora in poi “Associazione”) – costituita il 7 novembre 1979 con la denominazione di “Associazione fra i Pensionati dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino” – è una
Associazione fra i Pensionati del predetto Istituto di credito, già di diritto pubblico, e dei soggetti da esso derivati per effetto della Legge 30 luglio 1990 n. 218 (Compagnia di San Paolo – Gruppo Bancario San Paolo
S.p.A. e Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A.) e di quelli derivanti da ogni successiva trasformazione societaria dei suddetti Enti.
L’Associazione ha sede in Torino e può costituire Sezioni foranee, o favorirne la costituzione.
L’Associazione può aderire a Federazioni di categoria aventi analoghe finalità.
L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2 – Sezioni foranee
Gli Associati residenti in un determinato ambito territoriale possono costituire Sezioni foranee, che saranno riconosciute dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, qualora ritenute rappresentative.
Le Sezioni esprimono un Referente il quale cura la gestione ordinaria della Sezione d’intesa con la Segreteria dell’Associazione ed espone alla stessa le problematiche, di volta in volta, emergenti.
I Referenti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Articolo 3 – Scopo e attività
L’Associazione è un soggetto di diritto privato apolitico e senza fini di lucro e persegue i seguenti scopi:
a) promuovere e sviluppare la solidarietà fra gli Associati, nonché con i Pensionati di altre Banche, anche per il tramite di Federazioni a cui eventualmente aderisce;
b) esercitare la tutela dei diritti e degli interessi, non solo economici, degli Associati, rappresentandoli o assistendoli in tutte le sedi opportune, ivi comprese quelle giudiziarie;
c) rappresentare gli Associati in tutte le trattative in materia previdenziale e assistenziale;
d) rappresentare gli Associati di fronte alle Amministrazioni degli Enti di cui all’Art. 1, nonché, dei Fondi Pensione del Gruppo IntesaSanpaolo,
del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo IntesaSanpaolo e di altri Enti analoghi già esistenti o di futura formazione e, in genere, presso qualsiasi terzo privato o pubblico;
e) compiere quant’altro si appalesi utile o necessario alla salvaguardia dei diritti e degli interessi degli Associati, compatibilmente con le finalità dell’Associazione.
– TITOLO II –
ASSOCIATI
Articolo 4 – Domanda di ammissione
Possono far parte dell’Associazione, a domanda, tutti i Dipendenti in quiescenza, e loro superstiti beneficiari di pensione di reversibilità, degli Enti di cui all’Art.1.
Possono altresì iscriversi gli Aderenti al Fondo di Solidarietà del Personale dipendente dalle Imprese di Credito (DM158 del 28/04/2000) destinatari della previsione di uscita anticipata dal lavoro fino a maturazione del diritto al collocamento a riposo ai sensi di legge.
Il Consiglio Direttivo potrà valutare l’iscrizione di altri soggetti rivenienti da realtà operative bancarie che avessero a far parte del Gruppo, per effetto di future incorporazioni, fusioni o modifiche della struttura del Gruppo.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo recante, tra l’altro, la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne statuto e regolamenti.
Articolo 5 – Quota associativa
Gli Associati sono tenuti a versare la quota associativa determinata dal Consiglio Direttivo che ne comunica l’entità, la decorrenza e le modalità di corresponsione.
La misura della quota associativa non può essere inferiore allo 0,04% e superiore allo 0,1% dell’assegno lordo pensionistico annuale.
Articolo 6 – Diritti dei Soci
A tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, compete il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
Ogni Associato, in regola con il versamento della quota associativa, può candidarsi per l’elezione a Componente degli Organi dell’Associazione.
Gli Associati non hanno alcun diritto sul Fondo Comune dell’Associazione, né in caso di scioglimento della stessa, né in caso di interruzione del rapporto associativo.
Articolo 7 – Recesso, esclusione e perdita della qualità di Associato
La qualità di Associato si perde:
- per decesso;
- per recesso da comunicare per iscritto, via mail, PEC o lettera Raccomandata entro il 31 dicembre di ciascun anno; i recessi non danno diritto al rimborso della quota sociale già pagata per l’anno in corso.
- per mancata corresponsione della quota associativa, anche a seguito di non rintracciabilità con i recapiti a disposizione dell’Associazione;
- per decadenza nei casi di grave inadempienza, indegnità, svolgimento di attività in contrasto con gli indirizzi dell’Associazione. Esperiti gli accertamenti, la decadenza dell’Associato è decisa con il voto della maggioranza dei Componenti il Consiglio Direttivo
TITOLO III
LA STRUTTURA
Articolo 8 – Organi sociali
Gli Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 9 – L’Assemblea degli Associati
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati.
E’ l’organo sovrano dell’Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua approvazione.
L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
La convocazione è diramata mediante il sito web associativo, e/o a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica e/o pec, e esposta presso la Sede Sociale almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
La convocazione dovrà contenere le materie all’ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l’assemblea, la data e l’ora di convocazione nonché le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente Statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
Sia nell’Assemblea Ordinaria che in quella Straordinaria ogni Associato può farsi rappresentare per delega da altro Associato, il quale non può rappresentare più di cinque Associati.
I Referenti possono invece rappresentare fino a 40 (quaranta) Associati.
Articolo 10 – Assemblea Ordinaria
L’Assemblea Ordinaria dovrà aver luogo almeno una volta all’anno entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio annuale per l’approvazione del bilancio d’esercizio, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto.
L’Assemblea Ordinaria delibera in merito a:
- approvazione del bilancio consuntivo, annuale da deliberare entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, con la destinazione dell’eventuale avanzo di amministrazione e assumere le conseguenti determinazioni qualora il risultato della gestione fosse negativo
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 17 del presente Statuto;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
- qualsiasi altro argomento posto all’ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge alla competenza dell’Assemblea Straordinaria.
- Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria è valida qualunque sia il numero degli Associati partecipanti personalmente o per delega e delibera a maggioranza dei voti degli stessi
Articolo 11 – Assemblea Straordinaria
L’Assemblea straordinaria viene indetta ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta un ventesimo degli Associati, precisando e motivando gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
L’Assemblea Straordinaria delibera in merito a:
- modifiche statutarie;
- trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
- sui diritti reali immobiliari;
- su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, riservatole dalla legge o dal presente Statuto.
In prima convocazione l’Assemblea straordinaria è valida con la presenza, diretta o per delega, di un terzo degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida con la presenza, diretta o per delega, di un decimo degli aventi diritto al voto; in entrambi i casi delibera a maggioranza dei voti espressi.
Articolo 12 – Assemblea “ad referendum”
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria possono svolgersi nella forma “ad referendum” secondo le modalità operative, cartacee e telematiche, di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo, atte in ogni caso a garantire:
- la possibilità di voto alla totalità degli Associati
- la verifica del diritto di voto dei partecipanti alla votazione
- l’anonimato dei voti espressi
- la verifica, anche a posteriori, dei risultati della votazione
Articolo 13 – Assemblea ordinaria “ad referendum”
Per l’Assemblea Ordinaria “ad referendum” per l’approvazione del Bilancio d’esercizio, il Consiglio Direttivo costituisce apposita Commissione, fissa la data dell’Assemblea ed invia agli Associati, almeno 20 giorni prima di detta data, il Rendiconto economico finanziario, accompagnato dalle relazioni del Tesoriere e del Collegio dei Revisori, unitamente alla scheda di votazione.
Per le Assemblee Ordinarie “ad referendum” per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere esperiti i seguenti adempimenti:
- Due mesi prima della scadenza del quadriennio indicato agli Artt. 17 e 23, il Consiglio Direttivo costituisce il Comitato Elettorale e fissa la data dell’Assemblea e la data di scadenza per la presentazione delle candidature, inviando la scheda di candidatura almeno 20 (venti) giorni prima della scadenza per la presentazione.
- Entro la scadenza gli Associati che desiderano candidarsi devono completare, sottoscrivere e ritornare al Comitato Elettorale presso la sede dell’Associazione la scheda di candidatura, con l’indicazione della carica o delle cariche a cui aspirano candidarsi complete di un breve curriculum vitae aziendale.
- Risultano eletti i Candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età.
- Nell’eventualità in cui un candidato risulti eletto in più cariche, l’interessato deve, entro dieci giorni dalla richiesta del Comitato Elettorale, comunicare per iscritto la propria opzione, in mancanza della quale è considerato rinunciatario ad entrambe le cariche
Il Comitato Elettorale, a spoglio ultimato, comunica agli Associati i risultati delle votazioni e provvede all’insediamento dei nuovi eletti nei rispettivi Organi dell’Associazione.
Articolo 14 – Assemblea straordinaria “ad referendum”
Per l’Assemblea Straordinaria “ad referendum” per le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere esperiti i seguenti adempimenti:
- Il Consiglio Direttivo formula il testo del nuovo Statuto da sottoporre all’approvazione da parte degli Associati, fissa la data dell’Assemblea e costituisce una Commissione per le modifiche statutarie composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.
- Almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea, la Commissione invia agli Associati il testo dello Statuto vigente, il testo proposto per l’approvazione e la scheda di votazione, comunicando la data entro la quale devono pervenire le schede di votazione.
- La proposta si intende approvata se partecipano alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto e se i voti favorevoli raggiungono la metà più uno di quelli espressi su schede valide.
La Commissione, a spoglio ultimato, comunica i risultati del referendum al Consiglio Direttivo che ne dà notizia agli Associati.
Articolo 15 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) Consiglieri eletti ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del presente Statuto
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti, i Referenti delle Sezioni foranee e, qualora invitati, i rappresentanti delle Associazioni di Pensionati presenti nel Gruppo ed eventuali soggetti interessati a specifici argomenti all’Ordine del Giorno
Articolo 16 – Consiglio Direttivo: competenze
Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere definendone le attribuzioni operative e indica le competenze da assegnare ai Consiglieri; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono anche essere ricoperte dalla stessa persona.
Al Consiglio Direttivo compete ogni e più ampio potere di gestione per il conseguimento degli scopi dell’Associazione. In particolare:
- convoca le assemblee degli Associati, ne fissa le date e determina l’ordine del giorno;
- approva la proposta del rendiconto economico finanziario e la correlata relazione, predisposte dal Tesoriere, da sottoporre all’Assemblea;
- designa i rappresentanti dell’Associazione negli organismi, enti o istituzioni in cui tale rappresentanza sia prevista e segnala i propri candidati quando i rappresentanti debbano essere eletti da tutti i Pensionati anche non iscritti all’Associazione;
- tiene i rapporti con le Associazioni di Pensionati del Gruppo, richiamate all’Art. 15;
- promuove e mantiene i rapporti con le Organizzazioni sindacali del Personale in servizio
- presenzia e prende parte alle trattative di cui al punto d) dell’Art. 3;
- costituisce il Comitato elettorale, la Commissione per l’approvazione del rendiconto economico finanziario ed eventuali altre Commissioni che si rendessero necessarie;
- costituisce, avvertendone l’opportunità, la Commissione per le modifiche statutarie e ne recepisce le risultanze da sottoporre all’approvazione da parte degli Associati;
- costituisce o approva la costituzione di sezioni foranee nei centri in cui se ne ravvisi l’opportunità;
- indice, quando lo ritenga opportuno, riunioni informative o consultive degli Associati a Torino o nei centri foranei;
- assume decisioni sull’eventuale partecipazione dell’Associazione ad iniziative di solidarietà mediante erogazioni liberali o in occasione di eventi calamitosi di grave entità, nell’ammontare annuo complessivo non superiore al 5% del Fondo Comune netto dell’Associazione risultante dal bilancio al termine dell’esercizio precedente.
Articolo 17 – Consiglio Direttivo – funzionamento
I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I Consiglieri decadono:
- per dimissioni;
- dopo tre assenze ingiustificate dalle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo
- per revoca, quando siano intervenuti gravi motivi; la revoca viene deliberata dall’Assemblea degli associati.
Dovendo, per qualsiasi motivo, sostituire uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a ripristinarne il numero attingendo alla lista dei candidati non eletti, in ordine di numero dei voti ottenuti.
Qualora non sia più possibile attingere a candidati non eletti, il Consiglio non decade purché i Consiglieri restanti rappresentino almeno la metà più uno dei Componenti previsti all’art. 15; in caso contrario si procede a nuove elezioni ed il Consiglio Direttivo permane in carica per l’espletamento delle procedure elettorali e dell’ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri eletti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti.
Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti con votazione palese o a scrutinio segreto, qualora richiesto da almeno due Consiglieri.
In caso di parità:
- per le votazioni palesi prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente o, in sua assenza, del Consigliere più anziano nella carica;
- per le votazioni a scrutinio segreto la proposta si intende come non approvata.
Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi componenti.
Articolo 18 – Il Presidente e il Vice-Presidente
Il Presidente:
- sovrintende alle attività dell’Associazione, ai sensi degli Artt. 16 e 17;
- rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli Associati.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito, con gli stessi poteri, dal Vice Presidente.
Nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, il Presidente, o, in sua assenza, il Vice-Presidente, può assumere, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni; tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche tramite posta elettronica.
Articolo 19 – Il Segretario
Il Segretario:
- è incaricato della normale amministrazione;
- cura l’esecuzione dei compiti che gli vengono affidati dal Consiglio Direttivo;
- è responsabile del regolare andamento dell’attività della Segreteria operativa;
- verbalizza le riunioni degli Organi Sociali; i verbali, firmati dal Presidente (o da chi ne fa le veci) e dal Segretario, sono custoditi in apposita raccolta tenuta presso la Segreteria.
In caso di assenza o di impedimento del Segretario, i verbali vengono redatti dal Componente del Consiglio Direttivo meno anziano di età.
Articolo 20 – Il Tesoriere
Al Tesoriere sono affidati la gestione dei contanti, dei conti bancari, dei titoli di proprietà e dei valori dell’Associazione.
Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e la predisposizione della proposta di Rendiconto economico finanziario e della correlata relazione sull’andamento dell’esercizio sociale.
Articolo 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) Componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. Qualora durante il triennio vengano a mancare uno o più Revisori subentrano, ove possibile, quelli non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. il Collegio non decade purché restino in carica almeno due Revisori; in difetto si procederà a nuove elezioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del Rendiconto economico finanziario con le risultanze delle scritture contabili, riferendone in Assemblea con apposita relazione. Il Collegio deve altresì accertare almeno ogni semestre la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.
Le relazioni ed i verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono firmati dai partecipanti e conservati nell’apposita raccolta presso la Segreteria.
I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 22 – Gratuità cariche sociali
Tutte le cariche associative sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo approva i rimborsi spese per le attività svolte nell’interesse dell’Associazione.
TITOLO IV
FONDO COMUNE E SCRITTURE CONTABILI
Articolo 23 – Fondo Comune
Il Fondo Comune dell’Associazione è costituito:
- dal fondo di cassa
- dalle giacenze su conti bancari e postali, nonché su depositi titoli presso istituti finanziari
- dai beni mobili ed eventuali immobili di proprietà dell’Associazione.
Articolo 24 – Utilizzo disponibilità bancarie
L’utilizzo delle disponibilità sui conti e sui depositi titoli presso le banche è validamente disposto:
- con firme DISGIUNTE singole del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere per quanto attiene all’Ordinaria Amministrazione, intese come tali le normali operazioni di funzionamento dell’Associazione, per importi singolarmente non superiori a € 3.000,00 (tremila/00).
- Con firme CONGIUNTE di almeno due tra Presidente, Vice Presidente e Tesoriere per le operazioni di straordinaria amministrazione e per quelle di ordinaria amministrazione eccedenti singolarmente l’importo di € 3.000,00 (tremila/00).
Articolo 25 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo approva annualmente il bilancio dell’Associazione che, corredato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato, ai sensi dell’art. 10, all’Assemblea per l’approvazione entro 180 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. In occasione della convocazione dell’assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati copia del bilancio stesso.
Articolo 26 – Divieto distribuzione utili e patrimonio
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
Sono consentite erogazioni liberali, nei limiti indicati all’art. 16, a fini di beneficenza o in occasione di eventi calamitosi di grave entità.
TITOLO V
ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 27 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci, e validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli Associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, della maggioranza semplice dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
Nel caso in cui l’Assemblea Straordinaria si svolga con modalità ad Referendum è richiesta la partecipazione di almeno 1/3 degli Associati aventi diritto di voto con approvazione a maggioranza semplice dei voti validi.
La richiesta da parte dei Soci dell’Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 1/3 dei Soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea per lo scioglimento dell’Associazione delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione che dovrà essere devoluto ad altre Associazioni aventi finalità analoghe o benefiche, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge
Articolo 28 – Liquidazione
Entro un mese dall’esito dell’Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dall’Associazione, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei relativi poteri. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti. La nomina deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale. Nel caso in cui non vi provveda il Consiglio Direttivo, la nomina dei liquidatori è fatta dal Presidente del Tribunale.
Articolo 29 – Controversie
In caso di qualsiasi controversia tra gli Associati e l’Associazione e tra gli Associati medesimi, per quanto riguarda i rapporti associativi, la soluzione verrà demandata ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri così designati: uno per ciascuna delle parti ed il terzo – con funzioni di Presidente – nominato dai due arbitri.
Il Collegio valuterà secondo equità, rinunciando gli Associati e l’Associazione alla giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio Arbitrale comunicherà per iscritto le sue decisioni al Consiglio Direttivo ed alle parti in causa.
Per qualunque controversia giudiziale fra l’Associazione e gli Associati o fra l’Associazione e terzi, il foro competente è quello di Torino.
Articolo 30 – Norma di Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
Articolo 31 – Norme transitorie
Le disposizioni di cui alla presente versione dello Statuto entrano in vigore a far tempo dalla sua approvazione.
L’elezione dei Componenti degli Organi dell’Associazione ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 dello Statuto, nella nuova stesura, avrà luogo entro novanta giorni dall’approvazione dell’ultimo bilancio d’esercizio.
Le modalità operative, per lo svolgimento delle Assemblee “ad Referendum”, sostitutive dei Regolamenti A e B già allegati allo Statuto, verranno di volta in volta definite dal Consiglio Direttivo tenuto conto anche delle opportunità procedurali determinate dalle innovazioni tecnologiche.