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ASSOCIAZIONE PENSIONATI
SAN PAOLO
TORINO Corso Turati 12/C
STATUTO
Modifiche statutarie:
cronologia
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Atto costitutivo:
Per referendum: Per referendum: Per referendum: Ad referendum: Ad referendum: |
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7 novembre 1979
10 marzo 1987
10 maggio 1994
31 dicembre 2001
31 dicembre 2003 31 dicembre 2009 |
COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA
Articolo 1
L’Associazione Pensionati San Paolo – costituita il 7 novembre 1979 con la denominazione di
“Associazione fra i Pensionati dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino”
– è una associazione con durata illimitata fra i Pensionati del predetto
Istituto di credito già di diritto pubblico e dei soggetti da esso
derivati per effetto della Legge 30 luglio 1990 n. 218 (Compagnia di San
Paolo – Gruppo Bancario San Paolo S.p.A. e Istituto Bancario San Paolo di
Torino S.p.A.) e di quelli derivanti da ogni successiva trasformazione societaria
dei suddetti Enti.
L’Associazione ha sede in
Torino e può costituire sezioni foranee, o favorirne la
costituzione.
L’Associazione può aderire a Federazioni di categoria aventi
analoghe finalità.
Articolo 2
L’Associazione persegue i seguenti scopi:
a) promuovere e sviluppare i
vincoli di solidarietà fra gli Associati, nonché con i Pensionati di altre
Banche anche per il tramite di Federazioni cui eventualmente
aderisce;
b) esercitare la tutela, anche
sindacale, dei diritti e degli interessi non solo economici degli
Associati, rappresentandoli o assistendoli in tutte le sedi opportune, ivi
comprese quelle giudiziarie;
c) rappresentare gli
Associati in tutte le trattative aziendali in materia previdenziale e
assistenziale;
d) rappresentare gli Associati di
fronte alle Amministrazioni degli Enti di cui all’Art. 1, nonché della Cassa
di Previdenza integrativa per il Personale dell’Istituto Bancario San Paolo
di Torino, dell’ex Ente Previdenziale Sanpaolo ora trasformato in Fondo Pensioni
del Gruppo Sanpaolo Imi, della Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi e di altri Enti
analoghi già esistenti o di futura formazione e, in genere,
presso qualsiasi terzo privato o pubblico;
e) compiere quant’altro si appalesi utile o necessario
a salvaguardia dei diritti e degli interessi degli Associati, compatibilmente
con le finalità dell’Associazione;
f) l’Associazione non ha scopo di lucro, la quota
associativa non è trasmissibile per atto tra i vivi ed è fatto divieto di
rivalutazione della stessa quota.
ASSOCIATI
Articolo 3
Possono far parte dell’Associazione
a domanda, tutti i Dipendenti in quiescenza degli Enti di cui all’Art. 1 e loro
superstiti beneficiari di pensione di reversibilità.
Possono iscriversi altresì gli Aderenti al Fondo di Solidarietà del Personale
dipendente dalle Imprese di Credito (DM158 del 28/04/2000) destinatari della previsione
di uscita anticipata dal lavoro fino a maturazione del diritto al collocamento
a riposo ai sensi di legge.
Il Consiglio Direttivo potrà valutare l’iscrizione di altri soggetti rivenienti
da realtà operative bancarie che avessero a far parte del Gruppo, per effetto
di future incorporazioni, fusioni o modifiche della struttura del Gruppo.
In tal caso siffatti soggetti assumerebbero la natura di Associati aggregati.
Articolo 4
Gli Associati sono tenuti a versare la quota associativa determinata dal
Consiglio Direttivo che ne comunica l’entità, la decorrenza e le
modalità di corresponsione.
La misura della quota associativa non può essere inferiore allo 0,04% e
non superiore allo 0,1% dell’assegno lordo pensionistico mensile.
L’ammontare della quota associativa relativa agli Associati non iscritti
alla Cassa di Previdenza integrativa per il Personale dell’Istituto
Bancario San Paolo di Torino è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo,
tenuti presenti i limiti sopra indicati.
Per i soggetti di cui al secondo comma dell’art. 3, la quota associativa
è stabilita nella seguente misura annuale:
- Impiegati € 15
- Quadri Direttivi € 25
- Dirigenti € 40
misura che permarrà fino alla maturazione del diritto al collocamento a riposo,
dopo di che la quota associativa sarà quella di cui al secondo e terzo comma
del presente articolo.
Articolo 5
A tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa,
costituiti in Corpo Elettorale, compete l’elezione dei Componenti degli Organi Sociali.
Ogni Associato, in regola con il versamento della quota associativa, può
candidarsi per l’elezione a Componente degli Organi dell’Associazione.
Articolo 6
Gli Associati residenti in un determinato ambito territoriale
possono costituire Sezioni foranee, che saranno riconosciute dal Consiglio
Direttivo dell’Associazione, qualora ritenute rappresentative.
Le Sezioni esprimono un Referente il quale cura la gestione ordinaria della
Sezione d’intesa con la Segreteria dell’Associazione ed espone alla stessa
le problematiche, di volta in volta, emergenti.
I Referenti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo almeno due
volte all’anno e comunque alle riunioni riguardanti la predisposizione dei
lavori per le Assemblee, o in caso di motivate richieste dei Referenti stessi.
Articolo 7
La qualità di Associato si perde:
- per decesso;
- per dimissioni da comunicare per iscritto;
- per mancata corresponsione della quota associativa;
- per decadenza nei casi di grave inadempienza, indegnità, svolgimento di
attività in contrasto con gli indirizzi dell’Associazione.
Esperiti gli accertamenti, la decadenza dell’Associato è decisa con il voto di almeno
due terzi dei Componenti il Consiglio Direttivo.(sentito il parere del
Collegio dei Probiviri)
ORGANI SOCIALI
Articolo 8
Gli Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA
Articolo 9
L’Assemblea può essere:
- ordinaria
- straordinaria
- ad referendum.
Nell’Assemblea ordinaria e nell’Assemblea
straordinaria ogni Associato può farsi rappresentare per delega da
altro Associato, il quale non può rappresentare più di cinque
Associati. I Referenti possono invece rappresentare fino a 40
(quaranta) Associati.
Articolo 10
All’Assemblea spettano tutti
i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione nei
limiti dello scopo dell’Associazione, fermo restando quanto di specifica
attribuzione agli altri Organi dell’Associazione.
In particolare è riservato all’Assemblea:
a) approvare il Rendiconto economico finanziario,
la relazione del Consiglio Direttivo riguardante l’esercizio sociale, la
destinazione dell’eventuale avanzo di amministrazione e assumere le conseguenti
determinazioni qualora il risultato della gestione fosse negativo;
b) modificare, su proposta del
Consiglio Direttivo, i limiti della quota associativa indicati all’Art.
4, 2° comma;
c) determinare gli indirizzi dell’Associazione e
deliberare sulle attività che si intendono promuovere;
d) eleggere il Consiglio Direttivo ed il
Collegio dei Revisori dei conti;
e) deliberare sulle proposte di modifica
dello Statuto;
f) sciogliere l’Associazione,
nominando uno o più liquidatori, e determinare le modalità di liquidazione
del fondo dell’Associazione come previsto dall’art. 27 del presente
Statuto;
Articolo 11
L’Assemblea ordinaria viene indetta di massima ogni anno, per la discussione
e l’approvazione di quanto previsto al comma c) dell’Art. 10.
L’Assemblea straordinaria viene indetta ogni qualvolta il Consiglio Direttivo
lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta un ventesimo degli Associati,
precisando e motivando gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
L’avviso di indizione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere
spedito agli Associati almeno quindici giorni prima dell’adunanza e deve indicare
l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di indizione.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria è valida qualunque sia il numero degli
Associati partecipanti personalmente o per delega e delibera a maggioranza
dei voti degli stessi.
L’Assemblea ad referendum viene indetta, entro il mese di giugno di ogni anno,
per l’approvazione di quanto previsto al comma a) dell’Art. 10 e, all’occorrenza,
nei seguenti casi:
a) elezione dei Componenti degli Organi dell’Associazione
di cui alla lettera d) dell’Art.10;
b) modifica dello Statuto di cui alla lettera e) dell’Art. 10;
c) scioglimento dell’Associazione di cui alla lettera f) dell’Art. 10;
d) modifica prevista al comma b) dell’Art. 10;
e) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
Articolo 12
L’Assemblea ad referendum per l’elezione dei componenti degli Organi dell’Associazione
di cui alla lettera d) dell’art. 10, comporta l’osservanza delle seguenti norme,
nonché delle modalità operative stabilite dal Consiglio Direttivo con il Regolamento A)
in calce allo Statuto:
a) Due mesi prima della scadenza del triennio indicato agli
Artt. 17 e 23, il Consiglio Direttivo fissa la data dell’Assemblea e costituisce
il Comitato Elettorale composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente.
Il Comitato, stabilita la data di scadenza per la presentazione delle candidature,
la comunica agli Associati almeno venti giorni prima, inviando la scheda di candidatura.
b) Entro tale termine gli Associati che desiderano candidarsi
devono completare, sottoscrivere e ritornare al Comitato Elettorale presso la sede
dell’Associazione la scheda di candidatura, con l’indicazione della carica o delle
cariche a cui aspirano candidarsi.
c) Il Comitato Elettorale, accertata la regolarità delle candidature,
predispone la scheda di votazione con l’indicazione dei candidati posti in ordine alfabetico,
specificando per ognuno l’inquadramento professionale di appartenenza. Almeno venti giorni
prima della data dell’Assemblea il Comitato invia agli Associati la scheda unitamente
a due buste, comunicando la data dell’Assemblea entro la quale devono pervenire al Comitato
le schede di votazione.
d) Gli Associati possono scegliere tra i candidati per i singoli
Organi dell’Associazione con le modalità e nelle misure stabilite al punto a) del
sopra indicato Regolamento.
e) L’elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
f) Per il Consiglio Direttivo risultano eletti i candidati
(ove esistano e se votati) che hanno ottenuto il maggior numero di voti, nella misura
di uno per ogni inquadramento professionale di tempo in tempo vigente nella struttura
del Personale del Sanpaolo Imi SpA, oltre ad uno per la reversibilità.
Inoltre per il raggiungimento del numero dei 9 Consiglieri risultano eletti i restanti
candidati che, indipendentemente dall’inquadramento professionale, hanno conseguito
il maggior numero di voti.
A parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età.
g) Per il Collegio dei Revisori dei Conti, risultano eletti
coloro che conseguono il maggior numero di voti, indipendentemente dall’inquadramento
professionale.
h) Nell’eventualità in cui un candidato risulti eletto in più
cariche, l’interessato deve, entro dieci giorni dalla richiesta del Comitato Elettorale,
comunicare per iscritto la propria opzione, in mancanza della quale è considerato
rinunciatario.
i) Il Comitato Elettorale, a spoglio ultimato, comunica agli
Associati i risultati delle votazioni e provvede all’insediamento dei nuovi eletti
nei rispettivi Organi dell’Associazione.
Articolo 13
L’Assemblea ad referendum per le sole deliberazioni relative a modifiche statutarie,
esclusa la modifica all’Art. 4 comma 2°, comporta l’osservanza delle seguenti norme,
nonché delle modalità operative stabilite dal Consiglio Direttivo con il Regolamento B)
in calce allo Statuto:
a) Il Consiglio Direttivo, avvertendone l’opportunità, propone
le varianti da apportare allo Statuto, formula il testo da sottoporre all’approvazione
da parte degli Associati, fissa la data dell’Assemblea e costituisce una Commissione
per le modifiche statutarie composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni
di Presidente.
b) La Commissione, almeno venti giorni prima della data dell’Assemblea,
invia agli Associati il testo dello Statuto vigente, il testo proposto per l’approvazione,
la scheda di votazione unitamente a due buste, comunicando la data dell’Assemblea entro
la quale devono pervenire le schede di votazione.
c) L’Assemblea è valida soltanto se alla votazione partecipa almeno
un terzo degli Associati.
d) La proposta si intende approvata se i voti favorevoli raggiungono
la metà più uno di quelli espressi su schede valide.
e) La Commissione, a spoglio ultimato, comunica i risultati del
referendum al Consiglio Direttivo che ne dà notizia agli Associati.
Articolo 14
L’Assemblea ad referendum per l’approvazione del Rendiconto economico e finanziario
d’esercizio, viene indetta dal Consiglio Direttivo entro il mese di giugno dell’anno
successivo, e comporta l’osservanza delle seguenti norme:
a) il Consiglio Direttivo costituisce apposita Commissione, fissa
la data dell’Assemblea ed invia agli Associati, almeno 20 giorni prima di detta data,
il Rendiconto economico finanziario, accompagnato dalle relazioni del Tesoriere e del
Collegio dei Revisori, unitamente alla scheda di votazione;
b) le modalità operative per lo svolgimento del referendum sono
quelle previste dal Regolamento B), citato al primo comma dell’Art. 13;
c) l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei votanti;
d) il Rendiconto si intende approvato se i voti favorevoli raggiungono
la metà più uno di quelli espressi su schede valide;
e) il Consiglio Direttivo dà notizia del risultato del referendum
agli Associati.
Quanto previsto ai commi precedenti trova applicazione anche per le modifiche di cui al
combinato disposto Art. 4 comma secondo e Art. 10 punto b).
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo è composto da 9 Consiglieri eletti ai sensi dell’art. 12 e
dai seguenti Consiglieri di diritto, purchè iscritti all’Associazione:
- i rappresentanti effettivi dei Pensionati presso la Cassa di
Previdenza Integrativa per il Personale dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino
designati dall’Associazione;
- i delegati a rappresentare l’Associazione presso organismi, enti,
istituzioni, federazioni, aventi analoghe finalità di tutela dei Pensionati bancari.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i Referenti, come previsto all’art. 6
ultimo comma. E possono essere invitati i rappresentanti dei sodalizi presenti nel Gruppo.
Articolo 16
Al Consiglio Direttivo compete ogni e più ampio potere di gestione per il conseguimento
degli scopi dell’Associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo:
convoca le Assemblee degli Associati, ne fissa le date e determina l’ordine del giorno;
a) convoca le assemblee degli Associati, ne fissa le date e determina
l’ordine del giorno;
b) approva la proposta del rendiconto economico finanziario predisposto
dal Tesoriere e redige la relazione riguardante l’esercizio sociale da sottoporre all’Assemblea;
c) designa i rappresentanti dell’Associazione negli organismi, enti o
istituzioni in cui tale rappresentanza sia prevista e segnala i propri candidati quando i
rappresentanti debbano essere eletti da tutti i Pensionati anche non iscritti all’Associazione;
d) tiene i rapporti con le Amministrazioni del Gruppo, della cassa di
Previdenza integrativa per il Personale dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino, della cassa
Assistenza Sanpaolo Imi e degli altri organismi, enti o istituzioni richiamati all’Art. 15;
e) promuove e mantiene i rapporti con le Organizzazioni sindacali del
Personale in servizio del Sanpaolo Imi S.p.A.;
f) presenzia e prende parte alle trattative di cui al punto c) dell’Art. 2;
g) nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente, il
Segretario ed il tesoriere definendone le attribuzioni operative e indica le competenze
da assegnare ai Consiglieri;
h) costituisce il Comitato elettorale, la Commissione per le modifiche
statutarie, la Commissione per l’approvazione del rendiconto economico finanziario ed eventuali
altre Commissioni che si rendessero necessarie;
i) predispone, avvertendone l’opportunità, le varianti da apportare
allo Statuto da sottoporre all’approvazione da parte degli Associati;
l) costituisce o approva la costituzione di sezioni foranee nei
centri in cui ne ravvisi l’opportunità;
m) indice, quando lo ritenga opportuno, riunioni informative o
consultive degli associati a Torino o nei centri foranei;
n) assume decisioni sulla eventuale partecipazioni dell’Associazione
ad iniziative di solidarietà:
I Componenti del Consiglio Direttivo decadono
dall’incarico dopo tre assenze ingiustificate dalle
riunioni del Consiglio Direttivo medesimo.
Articolo 17
I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Dovendo, per qualsiasi motivo,
sostituire uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a ripristinarne il numero
effettivo in conformità a quanto previsto all’Art. 12 comma f).
Qualora venga a mancare il numero dei consiglieri di cui all’Art. 12 comma f) e all’art. 15,
si procede a nuove elezioni ed il Consiglio Direttivo permane in carica per l’espletamento delle
procedure elettorali e dell’ordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, dal
Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri eletti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
Consiglieri eletti.
Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti con votazione palese o, qualora
richiesto da almeno due Consiglieri, a scrutinio segreto.
In caso di parità: per le votazioni palesi prevale il voto del Presidente, per le votazioni
a scrutinio segreto la proposta si intende come non approvata.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi componenti.
I Consiglieri di diritto, se non eletti, non partecipano alle votazioni.
PRESIDENTE
Articolo 18
Il Presidente:
- sovrintende alle attività dell’Associazione, ai sensi degli Artt. 16 e 17;
- rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli Associati.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito, con gli stessi poteri, dal Vice Presidente.
FONDO SOCIALE
Articolo 19
Il fondo dell’Associazione è costituito :
- dal fondo di cassa
- dalle quote associative
- da entrate di qualsiasi natura
- dai beni mobili ed eventuali immobili di proprietà
dell’Associazione.
Articolo 20
L’utilizzo dei fondi è validamente disposto con firme abbinate del Presidente,
del Vice Presidente, del Tesoriere, del Segretario.
SEGRETARIO
Articolo 21
Il Segretario:
- è incaricato della normale amministrazione;
- cura l’esecuzione dei compiti che gli vengono affidati
dal Consiglio Direttivo;
- è responsabile del regolare andamento dell’attività della
Segreteria operativa;
- verbalizza le riunioni degli Organi Sociali di cui alle
lettere a), b) dell’Art. 8. I verbali, firmati dal Presidente (o da chi ne fa le veci)
e dal Segretario, sono custoditi in apposita raccolta tenuta presso la Segreteria.
In caso di assenza o di impedimento del Segretario, i verbali vengono redatti
dal Componente del Consiglio Direttivo meno anziano di età.
TESORIERE
Articolo 22
Al Tesoriere sono affidati la custodia e la responsabilità dei contanti, conti bancari,
titoli di proprietà e valori dell’Associazione, la tenuta della contabilità e la
predisposizione della proposta di Rendiconto economico finanziario dell’esercizio sociale.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 23
Il Collegio dei Revisori dei Conti, è costituito da 3 Componenti.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Qualora durante il triennio
vengano a mancare uno o più Revisori subentrano, ove possibile, quelli che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In difetto si procederà a nuove elezioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione,
vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta
della contabilità e la corrispondenza del Rendiconto economico finanziario con le
risultanze delle scritture contabili, riferendone in Assemblea ad referendum con
apposita relazione. Il Collegio deve altresì accertare almeno ogni quadrimestre
la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà.
Le relazioni ed i verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti
sono firmati dai partecipanti e conservati nell’apposita raccolta presso la Segreteria.
I Revisori dei Conti devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 24
In caso di qualsiasi controversia tra gli Associati e l’Associazione e tra gli
Associati medesimi, per quanto riguarda i rapporti associativi, la soluzione verrà
demandata ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri così designati: uno per
ciascuna delle parti ed il terzo – con funzioni di Presidente – nominato da due arbitri.
Il Collegio valuterà secondo equità, rinunciando gli Associati e l’Associazione alla
giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio Arbitrale comunicherà per iscritto le
sue decisioni al Consiglio Direttivo ed alle parti in causa.
Per qualunque controversia giudiziale fra l’Associazione e gli Associati o fra
l’Associazione e terzi, il foro competente è quello di Torino.
Articolo 25
Tutte le cariche associative sono gratuite.
Articolo 26
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 27
E’ fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’Associazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato dagli Associati convocati
in assemblea ai sensi dell’Art. 11, punto c), rispettando le modalità previste dal
Regolamento citato all’Art. 12, primo comma, l’Assemblea, fatto salvo il divieto di
distribuire il patrimonio agli Associati, stabilirà se devolvere il patrimonio ad
altre Associazioni aventi scopi analoghi o a fini di pubblica utilità.
Articolo 28
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento
alle norme del Codice Civile.
NORME TRANSITORIE
Articolo 1
Le disposizioni di cui alla presente versione dello Statuto entrano in vigore a
far tempo dalla sua approvazione.
Articolo 2
L’elezione dei Componenti degli Organi dell’Associazione ai sensi dell’Art. 11
lettera a) dello Statuto, nella nuova stesura, avrà luogo entro novanta giorni
dall’approvazione dell’ultimo rendiconto economico finanziario.
Regolamento A)
ASSEMBLEA AD REFERENDUM PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI
DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Come previsto dall’art. 12 dello Statuto, l’Assemblea
ad referendum, per l’elezione dei Componenti degli Organi dell’Associazione
di cui alla lettera d) dell’art. 10, comporta
l’osservanza delle seguenti modalità operative:
a) l’Associato appone sulla scheda di votazione il segno X nei
riquadri corrispondenti ai candidati che intende votare,
scegliendo tra i candidati per i singoli Organi dell’Associazione:
• sino a 6 nominativi per il Consiglio Direttivo;
• sino a 2 nominativi per il Collegio dei Revisori dei
Conti;
b) dopo l’espressione del voto
l’Associato:
• inserisce la scheda di votazione nella
busta piccola, senza apporre alcuna indicazione, pena l’annullamento del
voto;
• immette detta busta, previamente sigillata,
nell’altra più grande già indirizzata al Comitato Elettorale presso la
sede dell’Associazione;
• indica sul retro della
busta grande il proprio nome, cognome, numero di matricola e
indirizzo;
• invia il plico, con il mezzo che ritiene
più opportuno, al Comitato Elettorale, al quale deve pervenire entro e non
oltre la data di indizione dell’Assemblea;
c) entro quindici giorni il Comitato Elettorale
dà corso ai seguenti adempimenti:
• determina il numero delle buste
pervenute, riscontra il diritto al voto del mittente da apposito elenco
degli Associati;
• annulla le buste pervenute
irregolarmente con una delle seguenti annotazioni:
* pervenuta oltre il termine fissato
* priva dell’indicazione del mittente
* mittente non iscritto regolarmente,
• estrae dalle buste esterne riscontrate regolari
le buste piccole annullando, ancora sigillate, quelle recanti segni o i
ndicazioni di qualsiasi natura;
• distrugge le buste esterne;
• estrae dalle buste valide le schede di votazione;
• effettua lo spoglio delle schede,
considerando nulle quelle recanti indicazioni o segni atti a pregiudicare
la segretezza del voto;
• provvede quindi alla
redazione del verbale, che invia al Consiglio Direttivo,
evidenziando:
* numero delle buste pervenute,
* numero delle buste esterne annullate,
ancora sigillate perché:
- pervenute oltre la data di indizione
dell’Assemblea,
- prive dell’indicazione del mittente,
- il mittente non risulta regolarmente
iscritto,
* numero delle buste
piccole annullate ancora sigillate perché recanti segni o indicazioni di
qualsiasi natura,
* numero delle schede valide,
* numero delle schede bianche,
* numero delle schede nulle,
• elenco dei candidati, divisi per ciascun Organo associativo,
in ordine decrescente con a fianco il
numero di voti ottenuti, precisando inoltre l’inquadramento professionale
di appartenenza,
• elenco dei nuovi membri degli Organi
dell’Associazione.
Regolamento B)
ASSEMBLEA AD REFERENDUM PER
MODIFICHE STATUTARIE E APPROVAZIONE
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
Come previsto dagli Artt. 13 e 14 dello Statuto,
le Assemblee ad referendum, per le deliberazioni relative a modifiche statutarie,
e per l’approvazione del rendiconto economico finanziario,
comportano l’osservanza delle seguenti modalità operative:
a) l’Associato appone il segno X nel riquadro corrispondente
alla dizione “APPROVO” oppure “NON APPROVO” della scheda di votazione;
b) dopo l’espressione del voto l’Associato:
• inserisce la scheda di
votazione nella busta piccola, senza apportare alcuna indicazione, pena l’annullamento del voto;
• immette detta busta,
previamente sigillata, nell’altra più grande già indirizzata alla Commissione
per le modifiche statutarie presso la sede dell’Associazione;
• indica sul retro
della busta grande il proprio nome, cognome, numero di matricola e indirizzo;
• invia il plico,
con il mezzo che ritiene più opportuno, alla commissione, alla quale deve
pervenire entro e non oltre la data dell’Assemblea;
c) entro quindici giorni la Commissione dà corso ai seguenti adempimenti:
• determina il numero delle buste
pervenute, riscontrando il diritto al voto del mittente da apposito elenco degli Associati;
• annulla le buste pervenute irregolarmente,
con una delle seguenti annotazioni:
* pervenuta oltre il termine fissato,
* priva dell’indicazione del mittente,
* mittente non iscritto regolarmente;
• estrae dalle buste esterne
riscontrate regolari le buste piccole annullando, ancora sigillate, quelle
recanti segni o indicazioni di qualsiasi natura;
• distrugge le buste esterne;
• estrae dalla buste
valide le schede di votazione;
• effettua lo spoglio
delle schede, considerando nulle quelle recanti segni o indicazioni atti a
pregiudicare la segretezza del voto;
• provvede
quindi alla redazione del verbale, che invia al Consiglio Direttivo,
evidenziando:
* numero delle buste pervenute,
* numero delle buste esterne annullate, ancora
sigillate, perché:
- pervenute oltre la data di convocazione
dell’Assemblea,
- prive dell’indicazione del mittente,
- il mittente non risulta regolarmente
iscritto,
* numero delle buste piccole annullate ancora
sigillate, perché recanti segni o indicazioni di varia natura,
* numero delle schede valide,
* numero delle schede bianche,
* numero delle schede nulle,
* numero dei voti di approvazione
espressi nelle schede valide,
* numero dei voti di non approvazione espressi
nelle schede valide.
TABELLA DI RACCORDO DEGLI
INQUADRAMENTI PROFESSIONALI
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inquadramenti preesistenti rif.
statuto edizione 10/05/94 |
inquadramenti fino al 31/12/2000 |
inquadramenti dal 01/01/2001 |
INQUADRAMENTI PROFESSIONALI |
|
AUSILIARI |
1ª area professionale |
1ª area professionale |
AREE
PROFESSIONALI |
|
SUBALTERNI |
2ª area professionale |
2ª area professionale |
|
IMPIEGATI |
3ª area professionale |
3ª area professionale |
|
QUADRO |
4ª area professionale |
QUADRI DIRETTIVI |
QUADRI
DIRETTIVI |
|
FUNZIONARI |
FUNZIONARI |
|
DIRIGENTI |
DIRIGENTI |
DIRIGENTI |
DIRIGENTI |
|